Art. 5.

      1. In occasione delle prime consultazioni elettorali che si svolgeranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il personale dei comuni, delle prefetture-uffici territoriali del Governo e del Ministero dell'interno, addetto a servizio elettorale, nonché il personale dipendente dal Ministero della giustizia addetto al casellario giudiziale, possono essere autorizzati dalle rispettive amministrazioni, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ad effettuare lavoro straordinario sino a un massimo individuale di cinquanta ore mensili, per il periodo intercorrente tra la citata data di entrata in vigore e il trentesimo giorno successivo alle consultazioni stesse.